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NIENTE DIA PER I PANNELLI SOLARI E I PICCOLI IMPIANTI EOLICI
Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 maggio scorso, subordina i premi volumetrici sulle eccedenze di spessore a una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica, semplifica l'installazione di impianti solari e di singoli generatori eolici di piccole dimensioni e assegna all'Enea il ruolo di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”.

È stata pubblicata sul sito del Governo (www.governo.it) la versione definitiva del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2006/32/CE, relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.
Il provvedimento, approvato in via definitiva (con modifiche rispetto alla versione iniziale) dal Consiglio dei Ministri il 30 maggio scorso, consta di 20 articoli e tre allegati e definisce un quadro di misure finalizzate al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici, fissando gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico volto a creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici.
In particolare, il decreto introduce importanti novità per quanto riguarda i premi volumetrici, il ruolo attribuito all'Enea e le semplificazioni per l'installazione di impianti solari (termici e fotovoltaici) ed eolici di piccola dimensione.

murature.jpgPremi volumetrici per murature e solai
Sono anzitutto introdotti premi volumetrici sulle eccedenze di spessore per interventi di isolamento termico di murature e solai, fino a un massimo di 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per gli elementi orizzontali intermedi. Rispetto alla versione iniziale, che considerava i maggiori volumi e spessori in quanto “necessari all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico o di inerzia termica degli edifici”, la nuova versione del decreto vincola i premi volumetrici a una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica previsto dal Dlgs 19 agosto 2005, n. 192.
All'art. 11, comma 1, si legge infatti che “nel caso di edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici e nei rapporti di copertura, con riferimento alla sola parte eccedente i 30 centimetri e fino ad un massimo di ulteriori 25 centimetri per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi”. Nel rispetto dei suddetti limiti, è consentito derogare “a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici”.

Deroghe sulle distanze minime e sulle altezze massime
Sono introdotte inoltre, per quanto riguarda gli interventi sull'edilizia esistente, deroghe sulle distanze minime fra edifici per un massimo di 20 cm e sulle altezze massime per un massimo di 25 cm. Il comma 2 stabilisce infatti che “nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne e degli elementi di copertura necessari ad ottenere una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abilitativi di cui al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne, nonché alle altezze massime degli edifici, nella misura massima di 25 centimetri, per il maggiore spessore degli elementi di copertura. La deroga può essere esercitata nella misura massima da entrambi gli edifici confinanti”.

eolico piccolo.jpgSemplificazioni per l'installazione di impianti solari ed eolici
Il successivo comma dell'art. 11 prevede semplificazioni amministrative per gli impianti solari, termici e fotovoltaici, e per i generatori eolici di piccola dimensione. Gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla Denuncia di Inizio Attività (DIA), qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In questo caso è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune, ad esclusione degli edifici ricadenti nei centri storici.
Il comma 4 precisa che le suddette disposizioni “trovano applicazione fino all'emanazione di apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione minima ivi contenuti”. In ogni caso, non è possibile derogare alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica.

Impianti di cogenerazionecogenerazione.jpg
Per la costruzione e l'esercizio di impianti di cogenerazione è sufficiente, secondo quanto stabilito al comma 7 art. 11 del decreto, un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione “nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”. Da notare che nella versione definitiva del provvedimento la precedente espressione “impianti di cogenerazione ad alto rendimento” è stata sostituita con “impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW”.

Il ruolo dell'Enea
L'altra novità riguarda l'individuazione del soggetto pubblico che svolge le funzioni in materia di efficienza energetica. All'Enea viene infatti affidato il ruolo di “Agenzia nazionale per l'efficienza energetica”; in quanto tale, dovrà svolgere i seguenti compiti:
a) supportare il Ministero dello Sviluppo Economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell'attuazione del quadro istituito ai sensi del decreto;
b) verificare e monitorare i progetti realizzati e le misure adottate;
c) predisporre, in conformità con la direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico e per l'attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
d) fornire supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le Regioni e gli Enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico;
e) assicurare, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l'informazione ai cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico nonché sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell'efficienza energetica, provvedendo, inoltre, a fornire sistemi di diagnosi energetiche secondo quanto previsto nel decreto.

diagnosi energetica.jpgDiagnosi energetiche
All'art. 18 si stabilisce che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, “l’Agenzia definisce le modalità con cui assicura la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità destinati a individuare eventuali misure di miglioramento dell'efficienza energetica applicate in modo indipendente a tutti i consumatori finali, prevedendo accordi volontari con associazioni di soggetti interessati”. Nell'ambito di tali attività, l'Agenzia predispone per quei segmenti del mercato che hanno costi di transazione più elevati e strutture non complesse, altre misure come i questionari e programmi informatici disponibili su Internet o inviati per posta, garantendo comunque la disponibilità delle diagnosi energetiche per i segmenti di mercato in cui esse non sono commercializzate.
La diagnosi energetica, se efficace e di alta qualità, si considera equivalente alla certificazione energetica come definita dal Dlgs 192/05 e successive modificazioni.

Rapporto annuale e PAEE
A decorrere dal 2009, ed entro il 30 maggio di ogni anno, l'Agenzia predisporrà un Rapporto annuale per l'efficienza energetica finalizzato al monitoraggio e al coordinamento degli strumenti previsti dal decreto. Il rapporto conterrà, tra l'altro, l'analisi e la mappatura dei livelli di efficienza energetica presenti nelle diverse aree del territorio nazionale utilizzando anche i risultati ottenuti dalle azioni messe in atto dalle regioni e dalle province autonome; riporterà inoltre un’analisi sui consumi e i risparmi ottenuti a livello regionale e sarà messo a disposizione del pubblico in formato elettronico.
Il rapporto inoltre dovrà proporre eventuali misure aggiuntive necessarie al raggiungimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico. Questi ultimi dovranno essere individuati con i Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (PAEE), approvati dai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e predisposti su iniziativa dell'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica. 

Funzioni ripartite tra Stato e Regioni
Gli obiettivi minimi di risparmio energetico necessari per raggiungere gli obiettivi nazionali individuati con i PAEE saranno ripartiti, con le modalità previste dall'art. 2, comma 167, della Finanziaria 2008, fra le Regioni e le Provincie autonome. In seguito Regioni e Provincie autonome adotteranno i propri provvedimenti e iniziative finalizzati all'efficienza energetica negli usi finali.
Il comma 6 art. 6 della prima versione del decreto, che prevedeva per le Regioni inadempienti un motivato richiamo a provvedere da parte del Governo, o il commissariamento in caso di ulteriore inadempienza entro sei mesi dall'invio del richiamo, è stato stralciato nella versione definitiva.
Dal 1° gennaio 2009, si legge al comma 3 art. 6 del decreto, “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi”.

Certificati bianchi
Il decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2006/32/CE contiene anche disposizioni in materia di certificati bianchi. Sono state infatti stabilite le modalità con cui gli obblighi cui sono soggette le imprese di distribuzione dell'energia si raccordano agli obiettivi nazionali di risparmio energetico, e gradualmente introdotti obblighi di risparmio energetico in capo alle società di vendita di energia al dettaglio. Definite quindi le modalità con cui imprese di distribuzione e società di vendita al dettaglio assolvono i rispettivi obblighi acquistando in tutto o in parte l'equivalente quota certificati bianchi, e aggiornati i requisiti dei soggetti ai quali possono essere rilasciati i  relativi certificati, nonché, in conformità a quanto previsto dall’allegato III alla direttiva 2006/32/CE, l’elenco delle tipologie di misure ed interventi ammissibili ai fini dell’ottenimento dei certificati bianchi. Ai fini dell'applicazione del meccanismo, “il risparmio di forme di energia diverse dall'elettricità e dal gas naturale non destinate all’impiego per autotrazione è equiparato al risparmio di gas naturale”.

Mobilità sostenibile
L'art. 8 disciplina gli interventi di mobilità sostenibile, promossi dal MSE, dalle regioni o da altri Ministeri sulla base di priorità e di ambiti di intervento segnalati dalle stesse regioni. In particolare, l'Agenzia nazionale per l'efficienza energetica “provvede a definire modalità per la contabilizzazione dei risparmi energetici risultanti dalle misure attivate ai fini della contribuzione agli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico”.

Fondo per il finanziamento tramite terzi
Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica, sono destinati 25 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1113, della Finanziaria 2007, per gli interventi realizzati tramite lo strumento del finanziamento tramite terzi, in cui il terzo risulta essere una ESCO.

contabilizzazione.jpgDisciplina dei servizi energetici – regole per la connessione alla rete
L'art. 10 disciplina i servizi energetici e i sistemi efficienti di utenza: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza, nonché le modalità e i tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento”. Inoltre, l'AEEG provvede “affinché la regolazione dell’accesso al sistema elettrico sia effettuata facendo esclusivo riferimento all’energia elettrica scambiata con la rete elettrica sul punto di connessione. In tale ambito, l’Autorità prevede meccanismi di salvaguardia per le realizzazioni avviate in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Definizione di standard di qualità per le ESCO
Per incrementare il livello di qualità e competenza tecnica per i fornitori di servizi energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico è approvata, a seguito dell’adozione di apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione volontaria per le le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici (ESCO), e per gli esperti in gestione dell’energia, ossia coloro che dispongono delle conoscenze, dell'esperienza e delle capacità necessarie per gestire l'uso dell'energia in modo efficiente.
Per quella parte del sistema di gestione aziendale che è il “sistema di gestione dell'energia”, e per le diagnosi energetiche di edifici, attività industriali e servizi pubblici o privati, è approvata, con uno o più decreti del MSE e a seguito dell'adozione di un'apposita norma tecnica UNI-CEI, una procedura di certificazione allo scopo di promuovere un incremento del livello di obiettività e attendibilità per le misure e i sistemi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.
Nel decreto è stabilito anche che “fra i contratti che possono essere proposti nell’ambito della fornitura di un servizio energetico rientra il contratto di servizio energia di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412”.

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