Descrizione
La fauna selvatica, pur essendo patrimonio dello Stato, è per legge affidata in gestione alle Regioni. Per questo motivo, se un animale selvatico ha provocato dei danni a persone o a cose, come avviene soprattutto in occasione di un incidente stradale, è possibile chiedere alla Regione sul cui territorio è avvenuto il fatto un eventuale risarcimento in quanto civilmente responsabile.
Ma attenzione: per avere diritto al risarcimento occorre dimostrare che la Regione è, almeno in parte, responsabile in quanto non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica abbia arrecato un danno nel caso concreto.
Se quindi, ad esempio, risulta installata ai bordi della sede stradale, in modo congruo e ben visibile, la segnaletica di pericolo indicante il transito di animali selvatici, la responsabilità dell’Ente gestore della strada può essere limitata o addirittura esclusa.
Chiarito ciò, l’infortunato o il proprietario del veicolo danneggiato o un loro incaricato possono presentare alla Regione una nota di denuncia del sinistro, in cui sia descritta dettagliatamente la sua dinamica, con l’indicazione esatta del luogo, e si chieda espressamente di poter ottenere il risarcimento del danno.
A tale nota, redatta sull’apposito modulo, occorre allegare ogni documento utile a provare il fatto, a evidenziarne le responsabilità e a quantificare il danno e, in particolare:
• copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale del danneggiato o del suo rappresentante legale;
• copia integrale della patente di guida del conducente e della carta di circolazione;
• rapporto della Polizia provinciale o di altra autorità intervenuta;
• preventivo o fattura di riparazione;
• documentazione fotografica del luogo del sinistro e dei danni riportati dal veicolo (non più di 8 foto complessive);
• dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un valido documento di riconoscimento;
• copia del contratto di assicurazione del veicolo;
• copia del mandato eventualmente conferito a un avvocato;
• eventuale dichiarazione di non recupero dell’IVA.
Il tutto va inviato entro 60 giorni dal sinistro, salvo eventuali integrazioni successive, in uno dei modi seguenti:
• con raccomandata a.r., a questo indirizzo:
Regione del Veneto – Direzione Acquisti AA. GG.
Fondamenta S. Lucia – Cannaregio, 23 – 30121 Venezia
• via fax, indirizzato alla Regione del Veneto – Direzione Acquisti Affari generali e Patrimonio – n. 0412794130
• via PEC, indirizzato alla Regione del Veneto – Direzione Acquisti Affari generali e Patrimonio – acquistiaagg@pec.regione.veneto.it
Appena ricevuta la nota, la Regione la inoltrerà alla propria compagnia di assicurazione dandone avviso al richiedente. Sarà quindi la compagnia di assicurazione che, avvalendosi di una società di gestione e liquidazione sinistri, istruirà il caso, disporrà eventuali perizie e, dopo qualche settimana (o qualche mese se le circostanze imporranno tempi più lunghi), si pronuncerà in merito al “se†e al “quanto†dell’indennizzo.
Nel frattempo è comunque consentito provvedere alla riparazione del veicolo danneggiato, raccomandando al meccanico di conservare possibilmente i pezzi sostituiti in vista di un’eventuale perizia.
Per maggiori dettagli sulla disciplina della procedura di risarcimento, nel quadro generale del Codice Civile e del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005) e con particolare riferimento all’insindacabilità , da parte dell’Ente Regione del Veneto assicurato, in merito alle determinazioni assunte dell’Assicuratore relativamente ai sinistri denunciati, si riportano qui di seguito le disposizioni contenute nella DGR n. 1443 del 12/09/2017 e pubblicate nel BUR n. 92 del 26/09/2017.
Per ulteriori informazioni sulla procedura e sullo stato delle pratiche è possibile telefonare al n. 0412795218, se l’incidente è avvenuto in provincia di Padova, Rovigo, Verona o Vicenza, o al n. 0412794145, se l’incidente è avvenuto in provincia di Belluno o Treviso o nella città metropolitana di Venezia.